Finalmente un nuovo senso di equità sociale e di riguardo alle condizioni di vita dell’ex partner ha prevalso ed ha permesso di prendere in considerazione quelle realtà di convivenza more uxorio, instaurate dopo la separazione, che la precedente giurisprudenza fingeva di non vedere, ignorando la misura in cui le nuove famiglie agevolavano economicamente il partner beneficiario del mantenimento.
Il caso. La fattispecie non è nuova nei nostri tribunali. Anche in questo caso il marito, onerato di versare il mantenimento alla moglie, si è trovato ad un certo punto davanti alla nuova convivenza della ex consorte che, di fatto, con caratteri di stabilità, si era formata un’altra famiglia ed aveva partorito un figlio con il nuovo compagno.
Benché debba considerarsi sacrosanto e più che legittimo il dovere di provvedere e di assistere il coniuge più debole anche dopo la separazione, proprio per quel legame che non è ancora sciolto, per quel sentimento di solidarietà, di equità sociale e di rispetto della dignità umana riconosciuto dalla Costituzione e dal codice civile, l’applicazione cieca ed indiscriminata di tale dovere ha portato, nel corso del tempo, a dei paradossi come quello del caso di specie, dove l’ex marito si trova di fatto a mantenere la nuova famiglia della ex consorte.
Chi intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici. Il Tribunale di Lamezia Terme, con il decreto del 1 dicembre scorso, accogliendo il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione presentato dal marito, si è pronunciato richiamandosi ai principi suddetti e rilevando che «è ormai noto che il coniuge che intraprende una nuova convivenza trae dei benefici economici, se non altro in quanto può condividere le spese di ordinaria amministrazione, al contrario del coniuge rimasto solo, il quale deve affrontare, oltre alle spese di ordinaria amministrazione, anche quelle relative al mantenimento dell’ex coniuge e degli eventuali figli. Pertanto, nel caso in cui il coniuge avente diritto all’assegno instauri una nuova relazione di fatto, qualificabile come convivenza more uxorio, il coniuge onerato ha diritto alla soppressione o riduzione dell’assegno di mantenimento».
Equità per entrambi i coniugi. Non si può parlare di equità se questa è sempre a senso unico. Un senso di giustizia e di rispetto per entrambi i coniugi impone di considerare anche quelle realtà che di fatto modificano le condizioni di vita ed economiche delle parti, soprattutto quando queste sono conseguenti a nuove scelte di vita e a nuovi legami stabilmente instaurati dal beneficiario del mantenimento.
Infatti, se scopo dell’assegno è quello di garantire all’ex coniuge un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ovvero quello di garantire quella sicurezza e stabilità economica connessa e conseguente al principio di solidarietà e di assistenza reciproca dei coniugi, non ha più senso parlarne quando il beneficiario ha di fatto formato un nuovo nucleo familiare, fondato anche quest’ultimo su un progetto e un modello di vita comune con il nuovo compagno ed analogo a quello che caratterizza una famiglia fondata sul matrimonio.
C’è anche chi si è spinto oltre a tali interpretazioni, pronunciandosi nel senso che è addirittura dovere del coniuge che ricostituisce un nuovo nucleo familiare consentire una riduzione del mantenimento che sostiene l’onerato rimasto solo, non solo per garantire a quest’ultimo uguali condizioni di vita, ma sopratutto per consentire un impiego delle proprie risorse a vantaggio di interessi superiori come quello, per esempio, del mantenimento della prole che, indubbiamente, può solo trarre vantaggio da un maggiore benessere economico del genitore.
Se muta la condizione economica o personale, viene meno il riferimento al pregresso tenore di vita. Tutto quanto premesso, il Tribunale, aderendo all’ultimo orientamento della Cassazione (sent. n. 17195/11), ha ritenuto che il parametro di adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner viene meno di fronte all’esistenza di una nuova famiglia, ancorché di fatto. Pertanto, a fronte del mutamento dei legami personali/familiari ed economici, si rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento.
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